Circolare di Studio n. 1 del 14 gennaio 2022

Obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale 

 


Gentile Cliente,

la Legge n. 215/2021 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali; la finalità è quella del monitoraggio e del contrasto degli abusi.

La norma è entrata in vigore a partire dal 21 dicembre 2021.

Con nota del 11 gennaio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla relativa applicazione ed alle modalità di adempimento degli obblighi previsti.

Si riporta di seguito una sintesi.


Soggetti interessati

Il nuovo obbligo di comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

La disposizione è riferita a lavoratori inquadrabili come lavoratori autonomi occasionali nella cui definizione rientra chi:

  • si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
  • ed è sottoposto al regime fiscale previsto per i c.d. redditi diversi (art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986).

Come riportato nella stessa nota dell’Ispettorato, restano esclusi da tale nuovo obbligo:

  • coloro che sono da inquadrarsi come lavoratori subordinati;
  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L.
    n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L.
    n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir.


Termini di comunicazione

La comunicazione deve essere trasmessa prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021.

Nell’obbligo di comunicazione rientrano anche i rapporti che, seppur avviati in precedenza, risultavano ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota dell’Ispettorato). 

L’Ispettorato ha inoltre precisato che in tale fase di avvio possono essere adottare le seguenti modalità: “per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota (11 gennaio 2021), nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso”.


Modalità di comunicazione 

La comunicazione va trasmessa all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio tramite:

  • SMS
  • posta elettronica 

In attesa che vengano perfezionate le modalità di comunicazione, la stessa può essere effettuata via e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (vedi indirizzi in calce).


Contenuto della comunicazione 

La comunicazione in tale prima fase può quindi essere inviata tramite un ordinario messaggio di posta elettronica indicando:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana).
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Qualora si renda necessario prorogare il rapporto oltre il termine già comunicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.


Annullamento della comunicazione

La comunicazione trasmessa potrà essere annullata o modificata in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.


Sanzioni applicabili

La violazione agli obblighi comporta una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi di comunicazione omessi riguardino più lavoratori.

Risulta sanzionabile anche l’eventuale protrarsi del rapporto oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad una nuova comunicazione.


Consigli pratici

È necessario prestare particolare attenzione alla gestione di tali rapporti di lavoro occasionale in quanto gli stessi potrebbero comportare rischi in merito alla corretta qualificazione dei rapporti instaurati e potrebbero essere trasformati in rapporti di lavoro dipendente.

Per quanto sopra, suggeriamo un puntuale confronto con il consulente del lavoro anche al fine di verificare, in futuro, eventuali nuove modalità di effettuazione della comunicazione.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.


 

 

CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA ALLE QUALE EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI RICHIESTE


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