Circolare di Studio n. 10 del 10 marzo 2020

Nuova normativa sui contratti di appalto e similari - ulteriori precisazioni e modello Durc fiscale

 

Gentile Cliente,

al fine di limitare il fenomeno dell’omesso versamento di ritenute fiscali relative a redditi di lavoro dipendente ed assimilati nei contratti di appalto, subappalto e similari, ricordiamo che il legislatore, con il D.L. 124/2019, art.4 c.1, ha introdotto l’obbligo in capo ai committenti di verificarne il corretto adempimento da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici.

Gli obblighi interessano solamente le opere e servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000, per una disamina generale dei nuovi obblighi rimandiamo alla nostra circolare n. 3 del 29 gennaio 2020. La presente circolare è quindi finalizzata a fornire ulteriori delucidazioni in riferimento al concreto adempimento dei nuovi obblighi.


OBBLIGHI DI VERSAMENTO E PERIODO DI MORATORIA

La nuova norma prevede che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice determini e trattenga l’importo delle ritenute fiscali e provveda al versamento nei termini, senza poterle compensare con proprie posizioni creditorie, utilizzando un distinto modello F24 appositamente compilato per ciascun committente.

In merito a tale obbligo di ripartizione dei versamenti in diversi F24, l’Agenzia delle Entrate con Circolare 12 febbraio 2020 n. 1 ha stabilito che fino al 30 aprile 2020 non verranno contestate sanzioni al committente nel caso in cui l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice abbia correttamente determinato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio utilizzando erroneamente un unico F24, in luogo di un modello F24 per ciascun committente.


DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA – MODELLO DURC FISCALE

Tra le varie ipotesi che consentono di non applicare la nuova normativa, è previsto il caso in cui le imprese affidatarie siano in possesso di un apposito certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, con validità di 4 mesi.

Alleghiamo il modello da utilizzare per la richiesta del certificato da presentare presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Si segnala inoltre che a regime tale certificato sarà messo a disposizione nel proprio cassetto fiscale.

Lo Studio resta a disposizione della clientela.