Circolare di Studio n. 18 del 01 giugno 2022

Regime forfettario e dei minimi – obbligo di fatturazione elettronica

 

Gentili Clienti,

dal 1° luglio 2022 anche i soggetti in regime forfettario e quelli nel regime dei minimi che nell’anno precedente hanno percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno, saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica.

A partire dal 01 gennaio 2024 l’obbligo entrerà a regime per tutti, indipendentemente dall’importo di ricavi e compensi.

Rinviamo inoltre i Clienti alla nostra circolare n.28/2021 nella quale sono già stati chiariti alcuni aspetti operativi e gli adempimenti connessi.

La fattura elettronica può essere generata attraverso gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali si ricorda:

- il portale “Fatture e Corrispettivi”;

- la app “FatturAE”.

Alleghiamo alla presente una guida operativa per l’emissione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e Corrispettivi” da parte di soggetti in regime forfettario.

In alternativa, è possibile utilizzare altre soluzioni a pagamento messe a disposizione dalle case software. Tali soluzioni presentano dei vantaggi legati ad una migliore fruibilità e semplicità di utilizzo rispetto agli strumenti gratuiti di cui sopra.

                                           

Conservazione delle fatture elettroniche

L’emissione della fattura in formato elettronico determina anche l’obbligo di conservazione sostitutiva dei documenti.

Anche per tale servizio è possibile avvalersi delle soluzioni gratuite messe a disposizione dall’AdE. In tal caso, è necessario aderire all’apposito servizio all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Nel caso in cui ci si avvalga di altri strumenti (portali a pagamento), si consiglia di verificare con il proprio fornitore che il contratto sottoscritto comprenda anche il servizio di conservazione sostitutiva In ogni caso si consiglia l’adesione al servizio gratuito di conservazione sostitutiva messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.


Esterometro

Le novità impattano anche sull’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con l’estero in quanto i soggetti obbligati all’invio dell’esterometro sono gli stessi soggetti tenuti alla fatturazione elettronica.

Finora i contribuenti in regime forfettario e in regime dei minimi, esonerati dalla fatturazione elettronica, non erano quindi tenuti neppure alle comunicazioni relative alle operazioni con l’estero.

In ragione delle novità introdotte, dal 01 luglio, tali soggetti saranno interessati anche dagli obblighi ai fini “esterometro”.

In particolare:

  • operazioni attive verso l’estero: può essere emessa fattura elettronica con la quale si ritengono adempiuti anche gli obblighi legati all’esterometro (opzione consigliata). Qualora invece venga emessa fattura cartacea (ancora consentita nei rapporti con l’estero), si renderà poi necessario inviare l’apposita comunicazione ai fini esterometro;
  • operazioni passive dall’estero: per le fatture passive estere (che sono in formato cartaceo), il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico come segue:
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisti di beni intraUE
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72.

La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia presente una bolletta doganale.

L’invio al Sistema di Interscambio dei relativi documenti deve avvenire:

  • per le fatture emesse entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione [Salvo il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (a titolo esemplificativo, il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita)];
  • per le fatture di acquisto dall’estero entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa, a seconda della tipologia di acquisto effettuato.


Marca da bollo 

 

Si ricorda inoltre che le fatture emesse da contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi, se di importo superiore ad € 77,47, sono soggette all’applicazione di una marca da bollo da € 2.



Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, il relativo assolvimento avviene tramite versamento con modello F24 o tramite procedura di addebito diretto sul portale “Fatture e corrispettivi”, entro i seguenti termini:

 

  • 31 maggio 2022 per il primo trimestre – codice tributo 2521
  • 30 settembre 2022 per il secondo trimestre – codice tributo 2522
  • 30 novembre 2022 per il terzo trimestre – codice tributo 2523
  • 28 febbraio 2023 per il quarto trimestre – codice tributo 2524


Inoltre, qualora l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e qualora l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

 

Si allega alla presente l’apposita guida dell’Agenzia delle Entrate sulle corrette modalità di assolvimento della marca da bollo.


Settore sanitario 


Si ricorda inoltre che per le prestazioni riconducibili al settore sanitario vige il divieto di emissione della fattura elettronica attualmente previsto fino al 31 dicembre 2022, fermo restando la disciplina del sistema tessera sanitaria. 


Sanzioni


Nella prima fase di applicazione del nuovo obbligo è previsto un regime transitorio di favore in caso di ritardi nell’emissione delle fatture elettroniche rispetto ai termini ordinariamente previsti.

 

In particolare, è previsto che “per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni …… non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.

 

Decorso tale periodo, in caso di mancato rispetto dei termini di legge, le sanzioni verranno applicate nella misura piena.

 

In particolare, per la tardiva emissione della fattura per operazioni non imponibili o non soggette ad Iva, è prevista la sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo delle imposte sui redditi le sanzioni sono comprese da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro.

 



Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 


 

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