Gentile Cliente,
dal 1° novembre 2024 per operare nei cantieri edili sarà necessario essere in possesso della cd “patente a punti”. L’obbligo è a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri, anche se non necessariamente qualificabili come imprese edili. Si evidenzia inoltre che i committenti sono tenuti alla verifica dell’esecuzione dell’adempimento e che, in mancanza, sono assoggettati a sanzione.
Pur non rappresentando un adempimento di carattere fiscale riteniamo utile fornire la notizia alla clientela, raccomandandone l’adempimento per il tramite dei propri consulenti tecnici di riferimento (il Consulente della Sicurezza in quanto in possesso delle necessarie informazioni e competenze, nonché il Consulente del Lavoro, trattandosi di intermediario nei confronti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Nell’intenzione del legislatore, l’adempimento rappresenterà un sistema di valorizzazione delle imprese virtuose che mettono al centro della loro attività il lavoro ed il lavoro sicuro. Il Ministero del Lavoro ha già anticipato l’intenzione di estendere l’adempimento anche in altri settori.
SOGGETTI OBBLIGATI E REQUISITI
L’obbligo di dotarsi della patente a punti è previsto a carico di imprese (quindi non necessariamente qualificabili come imprese edili) e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili1, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Per ottenere il rilascio della patente sono previsti i seguenti requisiti:
· iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA);
· adempimento degli obblighi formativi previsti dal DLgs. 81/2008;
· possesso del DURC in corso di validità;
· possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti;
· possesso della certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell’art. 17-bis co. 5 e 6 del DLgs. 241/97 (nei casi previsti);
· designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nei casi previsti).
SOGGETTI ESCLUSI
Sono invece esclusi dall’obbligo di dotarsi della patente a punti:
· coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (a titolo esemplificati e non esaustivo: ingegneri, geometri, ecc.);
· le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
LE PROCEDURE DI RISCHIESTA DELLA PATENTE
L’ente di riferimento è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) al quale, tramite l’apposito portale attivo dal 01.10.2024, va indirizzata la richiesta di rilascio della patente. In alternativa, nei primi periodi di vigenza, l’obbligo può essere adempiuto con la compilazione di una certificazione sostitutiva – su modello fornito dall’INL – e trasmessa tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it .
Tale “procedura semplificata” consente sostanzialmente di operare nei cantieri fino al 31.10.2024 e vincola alla conseguente presentazione della domanda per il rilascio della patente entro la suddetta data.
Dal 01.11.2024 sarà possibile operare in cantiere esclusivamente con il possesso della patente a punti.
CONCLUSIONI
Tenuto conto dell’impossibilità di operare in mancanza della patente a punti e delle pesanti sanzioni previste in caso di violazione delle relative norme, invitiamo i Sigg. Clienti interessati dall’obbligo ad attivarsi tempestivamente presso i propri consulenti di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro oppure tramite i propri Consulenti del Lavoro.
Lo Studio resta come sempre a disposizione per ogni eventuale assistenza.