Gentili Clienti,
richiamate le circolari di studio n.28/2021 e n.18/2022, ricordiamo che le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 da e verso soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché identificati ai fini IVA in Italia, non potranno più essere riepilogate nella comunicazione c.d. “esterometro” con cadenza trimestrale ma andranno trasmesse telematicamente mediante il Sistema di Interscambio e tramite il formato XML già in uso per le fatture elettroniche.
In ragione di tali novità, ricordiamo quindi le regole di base per la gestione degli adempimenti a partire dal 01 luglio 2022:
L’invio al Sistema di Interscambio dei relativi documenti deve avvenire:
Esoneri
La comunicazione ai fini esterometro è facoltativa per le operazioni per le quali sia presente una bolletta doganale e non deve essere effettuata per le operazioni per le quali risulta già emessa fattura elettronica (nella sostanza l’invio della fattura elettronica tramite SdI determina in automatico il conseguente adempimento della comunicazioni ai fini esterometro).
Il recente D.L. “Semplificazioni fiscali” [D.L. 21.06.2022 n.73] ha introdotto un’ulteriore ipotesi di esonero, escludendo le operazioni di acquisto di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (quindi fuori campo Iva) ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore ad € 5.000,00.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tali tipologie di operazione:
Operazioni con San Marino
A partire dal 1° luglio 2022 entra in vigore anche l’obbligo di emettere fattura elettronica tramite invio allo SdI in riferimento alle cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino ed agli acquisti di beni da tali soggetti.
Cessa quindi il periodo transitorio durante il quale era ancora consentita l’emissione in formato cartaceo dei documenti.
Per le cessioni dall’Italia a San Marino, resta attualmente confermata la codifica “N3.3” riferita ad operazioni “Non imponibili - Cessioni verso San Marino”.
L’utilizzo della fatturazione elettronica resta invece facoltativa per altre operazioni, in particolare per prestazioni di servizi rese e ricevute. In tal caso, qualora si optasse per la gestione cartacea della fatturazione, sarà comunque necessario adempiere all’invio del file XML ai fini del c.d. “esterometro”.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.