Circolare di Studio n. 23 del 07 dicembre 2021

Investimenti Ricerca e sviluppo, formazione e beni strumentali 4.0 – Comunicazioni al Ministero dello sviluppo economico

 

 

Gentile Cliente,

le imprese che negli esercizi 2019 e 2020 hanno effettuato investimenti in “Ricerca, sviluppo e formazione” e in “Beni strumentali 4.0” sono tenute ad effettuare una comunicazione al MISE entro il 31.12.2021.

Forniamo di seguito una sintesi delle disposizioni, sollecitando la clientela a prendere contatto con i professionisti ai quali sono state affidate le relative pratiche per verificarne il corretto adempimento.

Sono infatti stati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico i modelli con i quali vanno comunicati i dati relativi:

  • all’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’art.1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
  • all’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica (commi 200, 201 e 202, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come definite dal decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico);
  • all’applicazione del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al decreto 4 maggio 2018 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Le comunicazioni sono finalizzate alla raccolta da parte del Ministero delle informazioni utili a valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. E’ stato quindi precisato che il mancato invio non comporta il diniego del diritto alle agevolazioni né l’applicazione di sanzioni.

Per ciascuna delle tre agevolazioni sopra indicate, l’invio della documentazione va effettuato ad un diverso indirizzo Pec che riportiamo di seguito:


In riferimento a tale adempimento, a regime, il modello di comunicazione deve essere trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.


Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.