Circolare di Studio n. 23 del 26 novembre 2019

Corrispettivi elettronici e relativi adempimenti - gennaio 2020.

 

Gentile Cliente,

facciamo seguito alla Circolare di Studio num. 15 del 12 giugno 2019 per ricordare che, a partire dal 1° gennaio 2020, sarà obbligatorio l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate (l’entrata in vigore di tale obbligo è stato anticipato al 1° luglio 2019 limitatamente ai contribuenti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro).

Per la gestione di tale nuovo adempimento sarà necessario un adeguamento tecnico del proprio registratore di cassa. Consigliamo pertanto, a chi non avesse già provveduto, di contattare il fornitore del registratore di cassa al fine di verificarne l’adeguamento alle nuove disposizioni. Le informazioni da comunicare obbligatoriamente sono state recentemente implementate per la gestione della cd. “lotteria degli scontrini”.

Ricordiamo che il nuovo adempimento non esime dalla emissione dello scontrino o della ricevuta, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 prenderà il nome di “documento commerciale”, il quale – in base ad un decreto già definito dal MEF – avrà caratteristiche molto simili all’attuale scontrino ed avrà valore ai fini della garanzia.

Riportiamo inoltre alcune informazioni utili:

- Credito di imposta per l’installazione: è previsto il riconoscimento di un’agevolazione del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli attuali registratori di cassa (con un massimo di 250 euro in caso di acquisto o di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento).

- e-commerce: sono esentate dall’obbligo le vendite e-commerce, cioè quelle realizzate senza la presenza fisica e simultanea di venditore e consumatore attraverso l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (cd. commercio elettronico indiretto).

- Contribuenti in regime di ventilazione dei corrispettivi: dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate risulta che il documento riportante il valore dei corrispettivi dovrà riportare anche l’aliquota Iva applicabile. Per i contribuenti che applicano il regime di ventilazione, l’Agenzia ha chiarito che si potrà omettere l’indicazione dell’aliquota applicata alla singola operazione compilando un’apposita stringa informatica (indicando la dizione “Altro non Iva” nel campo “causa di esclusione”). Vi invitiamo pertanto a segnalare l’eventuale applicazione di tale regime al Vostro fornitore del registratore di cassa.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.