Circolare di Studio n. 26 del 30 novembre 2023

Versamento saldo IMU per l’anno 2023.

 

Gentile Cliente,

il prossimo 18 Dicembre 2023 scade il termine per versare il saldo dell’IMU relativa all’anno 2023. 

Se sono intervenute delle variazioni rispetto ai periodi precedenti invitiamo la clientela a comunicarlo tempestivamente, e comunque entro il prossimo 7 Dicembre 2023, inviando una mail ai seguenti indirizzi:

segreteria@studiocavallimarinelli.it

segreteria@sinibaldimarinelli.it

comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, ristrutturazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.).

La normativa non ha subito modifiche rispetto ai periodi precedenti.


E’ necessario che lo Studio entri in possesso di tutte le variazioni intervenute negli immobili posseduti e detenuti a far data dal 1° Luglio 2023, in quanto le stesse possono incidere sulla determinazione delle imposte dovute, o sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento. A titolo meramente esemplificativo le variazioni potrebbero essere costituite da:

acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, o di altri diritti reali sugli immobili;

trasferimenti di residenza, teniamo a precisare che per abitazione principale non soggetta al versamento dell’IMU si intende l’unità immobiliare in cui il proprietario/soggetto passivo IMU risiede e dimora abitualmente;

interventi di recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (ad esclusione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni);

variazioni catastali intervenute sugli immobili;

variazione del valore di area edificabile e variazione della destinazione urbanistica dei terreni;

inizio o termine della realizzazione di fabbricato;

casi di acquisto o perdita all’esenzione / esclusione dall’IMU;

accatastamento con attribuzione di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;

stipula di contratti di leasing immobiliare;

trasferimenti per successioni ereditarie;

stipula di nuovi contratti di locazione e/o comodato;

stipula di nuovi contratti che permettono la detenzione di immobili, terreni o aree edificabili.

Vanno inoltre segnalate allo Studio tutte le variazioni sulla consistenza dell’immobile (ampliamenti, riduzioni) e sulla sua agibilità: per gli immobili di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione del 50%, mentre per gli immobili in corso di ristrutturazione o in costruzione l’imposta sarà commisurata al valore dell’area (terreno edificabile) su cui insiste il fabbricato.


Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.