Gentile Cliente,
pur non rappresentando un aspetto tipicamente riconducibile alle attività di consulenza fornite dal nostro Studio ci preme sensibilizzare la clientela in merito al fatto che entro il 17 dicembre 2023 le aziende private che hanno almeno 50 lavoratori subordinati con contratti a tempo indeterminato o determinato, sono obbligate ai cd. obblighi in materia di whisteblowing: ossia la creazione di una procedura interna per ricevere e gestire determinate segnalazioni. Più in particolare, costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che si sia verificata un'irregolarità o un fatto illecito.
Si tratta sostanzialmente dell’obbligo di istituire appositi canali interni, organizzati in modo tale da garantire privacy e riservatezza.
Riportiamo di seguito le principali caratteristiche di tale nuovo obbligo.
Soggetti privati interessati
I nuovi obblighi in materia di whisteblowing riguardano i soggetti privati che:
hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
si occupano dei c.d. “settori sensibili” (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) a prescindere dal numero dei dipendenti;
rientrano nell’ambito di applicazione del DLgs. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione 231, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Violazioni da comunicare
Le violazioni da considerare, ai fini della conseguente eventuale segnalazione, hanno ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente e possono essere relativi sia alla normativa nazionale che a quella europea. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi possono rientrare:
gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi da quelli specificamente individuati come violazioni del diritto europeo.
le condotte illecite ai sensi del DLgs. 231/2001 o le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel DLgs. 231/2001, non riconducibili alle violazioni del diritto europeo.
atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o riguardanti il mercato interno.
Adempimenti ai fini dell’istituzione dei canali di segnalazione e relativa gestione
I canali di segnalazione interna vanno predisposti e attivati dopo aver sentito le rappresentanze o le organizzazioni sindacali alle quali deve essere inviata una comunicazione con cui si fornisce una preventiva informazione in merito all’attivazione del canale e una descrizione degli elementi essenziali.
I canali interni di gestione delle segnalazioni, che possono essere effettuate sia in forma scritta che orale, devono essere progettati in modo da:
consentire di accedere alle segnalazioni solo al personale autorizzato;
rispettare la tutela della riservatezza e delle privacy.
Si segnala da ultimo che:
ANAC ha fornito specifiche Linee guida relative alla gestione dei canali informativi e delle relative segnalazioni;
la normativa prevede inoltre specifiche sanzioni amministrative applicabili dalla stessa ANAC in caso di accertamento di violazioni.
Invitiamo i Clienti potenzialmente coinvolti dai suddetti obblighi a prendere contatto con i consulenti di riferimento in tale settore ai fini della corretta gestione dei relativi adempimenti.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.