Circolare di Studio n. 27 del 12 ottobre 2022

Novità del Decreto “Aiuti-bis” 

 

Gentili Clienti,

riportiamo di seguito una sintesi di alcune delle novità introdotte dal
c.d. Decreto Aiuti-bis.


Crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia - III trimestre 

E’ previsto anche per il terzo trimestre 2022 un sostegno sotto forma di credito d’imposta a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di energia.

I soggetti beneficiari, in linea con le medesime disposizioni dei trimestri precedenti, sono distinti tra imprese energivore e non energivore.

Imprese energivore

Alle imprese “energivore” (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui
al DM 21.12.2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica,
calcolati sulla base della media del II trimestre 2022 e al netto delle imposte
e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali
contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un credito
d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel III trimestre 2022.

Imprese non energivore

Alle imprese, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e diverse dalle imprese energivore come sopra definite, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel III trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

L’agevolazione spetta qualora il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della
media riferita al II trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell‘anno 2019.

Utilizzo del credito d’imposta

Si precisa che la norma prevede la possibilità di utilizzare il credito in compensazione fino al 31.12.2022.

Tuttavia, sulla base di quanto previsto dal successivo Decreto “Aiuti-ter”, tale termine potrebbe essere posticipato al 31.03.2022.


Crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas - III trimestre 

E’ previsto anche per il terzo trimestre 2022 un sostegno sotto forma di credito d’imposta a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di gas.

I soggetti beneficiari, in linea con le medesime disposizioni dei trimestri precedenti, sono distinti tra imprese gasivore e non gasivore.

Imprese gasivore

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel III trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Imprese non gasivore

Alle imprese non “gasivore”, diverse quindi dalle imprese sopra definite, è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel III trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Utilizzo del credito d’imposta

Si precisa che la norma prevede la possibilità di utilizzare il credito in compensazione fino al 31.12.2022.

Tuttavia, sulla base di quanto previsto dal successivo Decreto “Aiuti-ter”, tale termine potrebbe essere posticipato al 31.03.2022.


Codici tributo

Con la Risoluzione n. 49/2022 sono stati previsti i codici tributo da utilizzare per la compensazione dei suddetti crediti d’imposta del terzo trimestre 2022:

6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022)”;

6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)”;

6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022)”;

6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)”.


Cessioni e scontro in fattura dei crediti edilizi – limitazione delle responsabilità del cessionario 

Al fine di agevolare le operazioni di cessione e sconto dei crediti edilizi, sono state introdotte apposite disposizioni tese a limitare le ipotesi di responsabilità del cessionario in caso di contestazione in merito alla spettanza del credito.

In particolare, la responsabilità dei crediti d’imposta relativi a bonus edilizi di cui all’art. 121 del DL 34/2020 è prevista in capo al cessionario solo in caso di “concorso alla violazione” avvenuto con “con dolo o colpa grave”.

Tale limitazione della responsabilità solidale interviene tuttavia solo in riferimento a crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e le attestazioni tecniche di congruità delle spese nei termini e modalità previsti dalla legge.


Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.