Gentili Clienti,
entro il prossimo 27 Dicembre 2023 i titolari di partita Iva dovranno versare l’acconto IVA.
L’acconto viene determinato calcolando l’88% del debito Iva risultante dalla liquidazione del medesimo periodo dell’anno precedente, maggiorato dell’eventuale acconto versato (metodo storico). Pertanto, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:
per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2022;
per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva 2022;
per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2022.
Ricordiamo inoltre che è anche possibile calcolare l’acconto con il metodo previsionale. In tal caso l’acconto da versare sarà pari all’88% dell’importo che si presume costituirà il debito del periodo di riferimento dell’anno 2023 (ad esempio, dicembre 2023 per i mensili). In caso di previsione errata per difetto, sarà necessario regolarizzare il mancato pagamento tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Qualora da tale calcolo previsionale emerga una liquidazione Iva a credito, non si procederà al versamento di alcun acconto.
E’ infine possibile effettuare una liquidazione straordinaria al 20 dicembre 2023, versando il totale dell’imposta a debito (cosiddetto metodo analitico). Si consiglia in tale caso di contattare lo Studio al fine di coordinare le attività da porre in essere.
Si ricorda infine che la liquidazione Iva del mese di dicembre (o ultimo trimestre) deve recare l’importo dell’acconto Iva versato.
SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DELL’ACCONTO
Non sono tenuti al versamento dell’acconto Iva:
coloro che chiudevano con un credito nel relativo periodo di riferimento del 2022 (ad esempio mese di dicembre 2022 per i mensili), sempre senza considerare l’importo dell’acconto versato;
coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2023;
coloro che hanno cessato l’attività (anche a seguito di estinzione per fusione) entro il 30 novembre 2023 (o 30 settembre 2023 per i soggetti trimestrali);
coloro che risultano essere associazioni o società sportive dilettantistiche ex Legge 398/1991.
VERSAMENTO MINIMO – CODICE TRIBUTO
L’acconto non è dovuto se di importo inferiore ad € 103,29 e non può essere rateizzato. Il versamento va fatto con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
per i soggetti mensili: codice tributo 6013 – anno 2023
per i soggetti trimestrali: codice tributo 6035 – anno 2023
Trattandosi di versamento con modello F24 sarà possibile godere della compensazione con altri tributi e/o contributi a credito, purché non siano stati notificati accertamenti e/o debiti scaduti verso Equitalia per tributi erariali e accessori superiori a € 1.500,00, in tal caso la compensazione è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Da ultimo vi ricordiamo che le compensazioni devono essere effettuate utilizzando le modalità tecniche previste dalla normativa vigente (Fiscoonline / Entratel), verificando inoltre l’avvenuta apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione qualora ne ricorrano i presupposti.
VARIAZIONE DELLA PERIODICITA’ DI LIQUIDAZIONE IVA
Nel caso in cui sia stata modificata la periodicità di liquidazione dell’Iva rispetto all’anno 2022 si dovrà operare come segue:
i contribuenti ex trimestrali, divenuti mensili, dovranno utilizzare come base di calcolo un terzo dell’imposta risultante a debito dall’ultimo trimestre dell’anno precedente (senza considerare l’acconto già versato);
i contribuenti ex mensili, divenuti trimestrali, dovranno utilizzare come base di calcolo la somma dell’iva dovuta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in materia.