Il prossimo 16 Giugno 2020 scade il termine per versare la prima rata dell’IMU relativa all’anno 2020. Come di consueto, invitiamo la clientela a compilare quanto prima il questionario on-line, solo nel caso in cui fossero intervenute variazioni rispetto al 2019.
La Legge di Bilancio 2020 ha previsto, dal 1° gennaio 2020, l’abolizione della TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), ed ha attribuito ai Comuni la possibilità di maggiorare le aliquote IMU fino ad un valore massimo dell’1,14% per il solo anno 2020.
Precisiamo che i Decreti emanati per contrastare l’emergenza epidemiologia da COVID-19 non hanno previsto alcuna sospensione generalizzata per il versamento della prima rata in scadenza il prossimo 16 giugno. Il D.L. “Rilancio” di recente emanazione ha previsto che non è dovuto il versamento della prima rata relativa all’IMU gravante sulle seguenti unità immobiliari:
Salvo prossimi interventi legislativi di portata nazionale, i Comuni hanno la possibilità prevedere in autonomia proroghe ai versamenti e/o agevolazioni, limitatamente ai contribuenti che hanno subito difficoltà economiche causate dall’emergenza sanitaria.
La prima rata per il 2020, in scadenza il prossimo 16 giugno, sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI nell’anno 2019, mentre la seconda sarà determinata sulla base delle aliquote deliberate dai singoli comuni e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il prossimo 28 ottobre 2020.
Per chiarire i comportamenti da seguire per effettuare il versamento del primo acconto in caso di cessione o acquisto dell’immobile negli anni 2019 e 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato un’apposita circolare [Circolare n. 1/DF del 18/03/2020] che riporta le seguenti istruzioni:
La normativa non ha subito altre variazioni degne di nota, riportiamo qui di seguito alcune indicazioni già in vigore negli anni precedenti
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL’IMU:
IMMOBILI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DELL’IMU:
Anche per la nuova IMU applicabile dal 2020 è prevista l’esenzione dal pagamento per l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, per le quali è prevista una aliquota ridotta ed una detrazione di € 200,00.
Non è stata modificata la modalità per la determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta dovuta.
ALIQUOTE MASSIME E MINIME ENTRO LE QUALI POSSONO DELIBERARE I SINGOLI COMUNI:
E’ necessario che lo Studio entri in possesso di tutte le variazioni intervenute negli immobili posseduti e detenuti a far data dal 1° Gennaio 2020, in quanto le stesse possono incidere sulla determinazione delle imposte dovute, o sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento. A titolo meramente esemplificativo le variazioni potrebbero essere costituite da:
acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, o di altri diritti reali sugli immobili;
interventi di recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (ad esclusione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni);
variazioni catastali intervenute sugli immobili;
variazione del valore di area edificabile e variazione della destinazione urbanistica dei terreni;
inizio o termine della realizzazione di fabbricato;
casi di acquisto o perdita all’esenzione / esclusione dall’IMU;
accatastamento con attribuzione di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;
stipula di contratti di leasing immobiliare;
trasferimenti per successioni ereditarie;
stipula di nuovi contratti di locazione e/o comodato;
stipula di nuovi contratti che permettono la detenzione di immobili, terreni o aree edificabili.
Per ognuno dei casi di variazione è opportuno inviare allo Studio il relativo atto: contratto di acquisto, vendita, leasing, certificato destinazione urbanistica, notifica di rendita dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, ecc.
Vanno inoltre segnalate allo Studio tutte le variazioni sulla consistenza dell’immobile (ampliamenti, riduzioni) e sulla sua agibilità: per gli immobili di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione del 50%, mentre per gli immobili in corso di ristrutturazione o in costruzione l’imposta sarà commisurata al valore dell’area (terreno edificabile) su cui insiste il fabbricato.
Per la compilazione del questionario clicca qui.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.