Circolare di Studio n. 29 del 29 maggio 2020

Versamento prima rata IMU per l’anno 2020; scheda di raccolta dati on-line.

 

Il prossimo 16 Giugno 2020 scade il termine per versare la prima rata dell’IMU relativa all’anno 2020. Come di consueto, invitiamo la clientela a compilare quanto prima il questionario on-line, solo nel caso in cui fossero intervenute variazioni rispetto al 2019.


La Legge di Bilancio 2020 ha previsto, dal 1° gennaio 2020, l’abolizione della TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), ed ha attribuito ai Comuni la possibilità di maggiorare le aliquote IMU fino ad un valore massimo dell’1,14% per il solo anno 2020.

Precisiamo che i Decreti emanati per contrastare l’emergenza epidemiologia da COVID-19 non hanno previsto alcuna sospensione generalizzata per il versamento della prima rata in scadenza il prossimo 16 giugno. Il D.L. “Rilancio” di recente emanazione ha previsto che non è dovuto il versamento della prima rata relativa all’IMU gravante sulle seguenti unità immobiliari:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
  • immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili di categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere, delle case e appartamenti vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi a condizione che i proprietari siano anche i gestori dell’attività ivi esercitata;

Salvo prossimi interventi legislativi di portata nazionale, i Comuni hanno la possibilità prevedere in autonomia proroghe ai versamenti e/o agevolazioni, limitatamente ai contribuenti che hanno subito difficoltà economiche causate dall’emergenza sanitaria.

La prima rata per il 2020, in scadenza il prossimo 16 giugno, sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI nell’anno 2019, mentre la seconda sarà determinata sulla base delle aliquote deliberate dai singoli comuni e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il prossimo 28 ottobre 2020.

Per chiarire i comportamenti da seguire per effettuare il versamento del primo acconto in caso di cessione o acquisto dell’immobile negli anni 2019 e 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato un’apposita circolare [Circolare n. 1/DF del 18/03/2020] che riporta le seguenti istruzioni:


  • IMMOBILE ACQUISTATO NEL PRIMO SEMESTRE 2020, il contribuente potrà scegliere di:


  • non versare nulla come prima rata il 16/06/2020, pagando poi l’importo dovuto per l’intero anno il 16/12/2020;
  • versare l’acconto sulla base dei mesi di posseso nel primo semestre 2020 utilizzando le aliquote del 2019. Il saldo sarà poi determinato con le aliquote deliberate dai comuni per il 2020;


  • IMMOBILE CEDUTO NEL 2019:

 

  • nulla è dovuto in quanto non si realizza il presupposto impositivo nel 2020;

 

  • IMMOBILI CEDUTI E ACQUISTATI NEL 2019 E 2020 SITI NELLO STESSO COMUNE, il contribuente potrà scegliere di:

 

  • versare l’acconto calcolando il 50% di quanto pagato per IMU e TASI nel 2019 (quindi non verserà nulla per il nuovo immobile);

 

  • versare l’acconto per il nuovo immobile utilizzando le aliquote del 2019 e rapportandolo ai mesi di possesso;

 

  • IMMOBILE PER IL QUALE NEL 2020 E’ CAMBIATA LA QUOTA DI POSSESSO:

 

  • si consiglia il versamento dell’acconto sulla base del 50% di quanto pagato nel 2019 ai fini IMU e TASI;

  

La normativa non ha subito altre variazioni degne di nota, riportiamo qui di seguito alcune indicazioni già in vigore negli anni precedenti

 

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL’IMU:

 

  • il proprietario dell’immobile;

 

  • il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;

 

  • il soggetto utilizzatore per gli immobili detenuti in leasing;

 

  • il concessionario delle aree demaniali in regime di concessione;

 

IMMOBILI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DELL’IMU:

 

  • fabbricati;

 

  • aree fabbricabili;

 

  • terreni agricoli.

 

Anche per la nuova IMU applicabile dal 2020 è prevista l’esenzione dal pagamento per l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, per le quali è prevista una aliquota ridotta ed una detrazione di € 200,00.

 


 

Non è stata modificata la modalità per la determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta dovuta.

 


 

ALIQUOTE MASSIME E MINIME ENTRO LE QUALI POSSONO DELIBERARE I SINGOLI COMUNI:

 

  • Abitazione principale A/1, A/8 e A/8: da 0,5% a 0,6%;

 

  • Fabbricati rurali strumentali: da 0,1% a 0,1%;

 

  • Terreni agricoli: da 0,76% a 1,06%;

 

  • Immobili di categoria catastale D: da 0,76% a 1,06%;

 

  • Immobili merce: da 0,1% a 0,35%;

 

  • Altri immobili da: 0,86% a 1,06%

 


 

E’ necessario che lo Studio entri in possesso di tutte le variazioni intervenute negli immobili posseduti e detenuti a far data dal 1° Gennaio 2020, in quanto le stesse possono incidere sulla determinazione delle imposte dovute, o sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento. A titolo meramente esemplificativo le variazioni potrebbero essere costituite da:

 

acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, o di altri diritti reali sugli immobili;

 

interventi di recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (ad esclusione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni);

 

variazioni catastali intervenute sugli immobili;

 

variazione del valore di area edificabile e variazione della destinazione urbanistica dei terreni;

 

inizio o termine della realizzazione di fabbricato;

 

casi di acquisto o perdita all’esenzione / esclusione dall’IMU;

 

accatastamento con attribuzione di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;

 

stipula di contratti di leasing immobiliare;

 

trasferimenti per successioni ereditarie;

 

stipula di nuovi contratti di locazione e/o comodato;

 

stipula di nuovi contratti che permettono la detenzione di immobili, terreni o aree edificabili.

 


 

Per ognuno dei casi di variazione è opportuno inviare allo Studio il relativo atto: contratto di acquisto, vendita, leasing, certificato destinazione urbanistica, notifica di rendita dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, ecc.

 


 

Vanno inoltre segnalate allo Studio tutte le variazioni sulla consistenza dell’immobile (ampliamenti, riduzioni) e sulla sua agibilità: per gli immobili di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione del 50%, mentre per gli immobili in corso di ristrutturazione o in costruzione l’imposta sarà commisurata al valore dell’area (terreno edificabile) su cui insiste il fabbricato.

 


 


Per la compilazione del questionario clicca qui.


Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.