Gentile cliente,
come di consueto trasmettiamo una sintesi delle principali novità fiscali introdotte con la Legge di Bilancio per l’anno 2023 (Legge n. 197 del 29.12.2022).
Ricordiamo inoltre che nel sito www.cmsmcommercialisti.it, nella sezione “novità”, sarà possibile visionare le Circolari di Studio pubblicate.
La prima novità che riguarda il regime forfettario è l’innalzamento ad
€ 85.000,00 (rispetto a € 65.000,00) del limite dei ricavi e compensi al di sotto del quale è possibile applicare il regime.
Per il 2023 sarà quindi possibile accedere o permanere nel regime forfettario se nell’anno 2022 non è stato superato il limite di € 85.000 di ricavi e compensi.
La Legge di Bilancio ha inoltre introdotto, a fini antielusivi, un ulteriore limite di
€ 100.000,00. In particolare, viene previsto che qualora venga superato tale limite di ricavi/compensi, l’uscita dal regime avverrà già dall’anno in corso con le seguenti conseguenze fiscali:
ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali (in sostanza, già nell’anno di superamento si applicano le regole ordinarie e non il regime forfettario);
ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dal momento del superamento del predetto limite (le fatture iniziali saranno emesse quindi senza Iva per applicazione del regime forfettario mentre dal momento di superamento del suddetto limite le fatture andranno emesse con Iva e ritenuta d’acconto, ove dovuta).
Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, viene prevista, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, la possibilità di applicare una flat tax del 15% limitatamente ad una quota del maggior reddito realizzata rispetto ai tre anni precedenti.
La quota di reddito sulla quale sarà applicata l’imposta del 15% in sostituzione dell’aliquota Irpef ordinaria, sarà data dalla differenza fra il reddito del 2023 ed il maggiore degli ultimi tre anni – dove non dovrà essere stato applicato il regime forfetario – diminuita del 5%.
Tale quota non può comunque eccedere € 40.000,00.
E’ stato innalzato di € 100.000,00 il limite di ricavi che consente a decorrere dal 2023 di applicare il regime di contabilità semplificata. I nuovi limiti sono quindi:
€ 500.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché € 400.000,00);
€ 800.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché
€ 700.000,00).
href="#credito_RSi" Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice |
La Legge di Bilancio riapre i termini per estromettere dal reddito d’impresa alcuni beni e assegnarli/cederli in modo agevolato ai soci.
In particolare, entro il 30.09.2023, è possibile procedere alle seguenti operazioni:
assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (sono esclusi i beni strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;
trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
L’agevolazione consiste nel pagare:
un’imposta sostitutiva del 8% sulle plusvalenze realizzate (da calcolare sulla base del valore catastale in luogo del valore normale);
un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate.
le imposte di registro, ipotecaria e catastale ridotte alla metà.
Il versamento delle imposte sostitutive deve essere effettuato in due rate pari:
al 60% entro il 30.09.2023
al 40% entro il 30.11.2023.
Per approfondimenti si rinvia ad apposita circolare monotematica di prossima pubblicazione.
Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale |
Trattasi della riapertura dei termini della possibilità per l’imprenditore individuale di trasferire l’immobile dalla sfera imprenditoriale alla sfera personale, alle seguenti condizioni:
l’imprenditore deve essere in attività al 31.10.2022 ed a tale data deve risultare proprietario dell’immobile;
l’imprenditore deve essere in attività altresì al 01.01.2023, data di effetto dell’estromissione;
gli immobili devono essere strumentali per natura o destinazione e devono essere posseduti alle suddette date del 31.10.2022 e 01.01.2023;
è dovuta un’imposta sostitutiva del 8% sulla plusvalenza realizzata (calcolata sul valore catastale).
Al fine di completare l’estromissione è necessario:
porre in essere l’operazione nel periodo 01.01.2023 – 31.05.2023;
pagare l’imposta sostitutiva in due rate, il 60% entro il 30.11.2023 ed il saldo del 40% entro il 30.06.2024.
Anche per tale agevolazione si tratta di una proroga dei termini entro i quali persone fisiche, società semplici, enti non commerciali possono procedere alla rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa.
Per effettuare la rivalutazione è necessario che entro il 15.11.2023 un professionista abilitato asseveri la perizia di stima delle partecipazioni e/o terreni oggetto di rivalutazione.
Il maggior valore fiscale viene riconosciuto a seguito del versamento di un’imposta sostitutiva del 16% entro il 15.11.2023 (in alternativa, è possibile rateizzare in tre rate annuali al 15.11.2023 – 15.11.2024 – 15.11.2025, con maggiorazione di interessi al 3% annuo).
Detrazione Irpef su Iva pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica |
Viene riconosciuta una detrazione in 10 anni pari al 50% dell’Iva corrisposta per l’acquisto di immobili:
residenziali di classe energetica A e B effettuati entro il 31.12.2023;
ceduti da OICR immobiliari o dalle imprese costruttrici.
In riferimento agli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” viene prorogata al 31.12.2025 la detrazione del 75% della spesa, da ripartire in 5 quote annuali.
La detrazione c.d. “bonus mobili” viene confermata nella misura del 50% con limite di spesa innalzato ad € 8.000,00 (in luogo dei precedenti € 5.000,00).
Tale incremento vale attualmente per l’anno 2023.
E’ previsto che dal 01.01.2023 la rateizzazione degli avvisi bonari (controlli ex art. 36-bis) può avvenire in ogni caso in 20 rate trimestrali.
In precedenza, gli importi inferiori ad € 5.000,00 potevano essere rateizzati in massimo 8 rate.
Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto il termine di 18 mesi (in luogo del precedente di 12 mesi) per l’ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall’1.1.2022 al 30.6.2023.
Viene estesa ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2023 la possibilità di usufruire del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di € 10.000,00. Il credito d’imposta dovrà essere prenotato tramite una procedura telematica e verrà riparametrato sulla base delle richieste e dei fondi disponibili.
In sede di apertura della partita Iva, vengono previsti maggiori controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate che potrà convocare il contribuente al fine di verificare la regolarità dell’attività avviata.
Qualora vengano rilevati possibili rischi di frode o in caso di mancata comparizione del contribuente, l’ufficio potrà altresì chiudere la partita IVA ed applicare una sanzione di € 3.000,00.
Qualora a seguito di tali provvedimenti il contribuente intenda procedere alla riapertura della partita IVA, sarà altresì tenuto alla presentazione di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di importo non inferiore ad € 50.000,00 e della durata di tre anni.
Viene prorogato il c.d. bonus psicologo con innalzamento del relativo importo massimo ad €1.500,00 a persona, confermando nel contempo la soglia ISEE di € 50.000 per poterne beneficiare.
La Legge di Bilancio ha introdotto numerose norme finalizzate a consentire al contribuente di sanare eventuali violazioni fiscali usufruendo di un regime sanzionatorio agevolato rispetto a quando previsto fino allo scorso anno.
Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle disposizioni:
Ravvedimento operoso speciale: possibilità di sanare eventuali maggiori imponibili “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti” con pagamento delle sanzioni in misura pari ad 1/18 del minimo e versamento anche in 8 rate. Regolarizzazione dell’adempimento (dichiarazione integrativa) e versamento devono avvenire entro il termine del 31 marzo 2023.
Sanatoria degli errori formali: per errori formali vanno intese le irregolarità che non hanno inciso su imposte e relativa liquidazione. Viene prevista la possibilità di sanare tale tipologia di errori versando € 200,00 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta che si intende regolarizzare.
Definizione degli avvisi bonari: gli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta corso al 31.12.2019 – 31.12.2020 – 31.12.2021, qualora i relativi termini di versamento non siano scaduti al 01.01.2023, e gli avvisi che a tale data devono ancora essere notificati, possono beneficiare di una sanzione ridotta del 3%.
Tale norma agevolativa si applica anche agli avvisi bonari per i quali è già in corso una rateizzazione al 01.01.2023, per qualunque periodo d’imposta.
Altre possibilità di definizione: viene inoltre prevista la possibilità di definire in forma agevolata altre tipologie di controversie fiscali, tra cui si segnala:
Definizione degli accertamenti con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti d’imposta;
Regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle rate relative ad accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale;
Definizione delle liti pendenti.
La Legge di Bilancio ripropone, con alcune novità, la possibilità di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo da 1° gennaio 2000 a 30 giugno 2022.
La rottamazione consente al debitore, che deve presentare apposita domanda entro il 30.04.2023, di beneficiare dell'abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
A seguito della ricezione della suddetta domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’importo da pagare che potrà essere oggetto di rateizzazione in 18 rate con le seguenti scadenze:
le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno (con interessi al tasso del 2% annuo).
La possibilità di accedere alla rottamazione non è tuttavia generalizzata tenuto conto che alcune tipologie di debito risultano escluse, tra le quali si segnalano a titolo esemplificativo:
IVA riscossa all’importazione;
somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute su provvedimenti e sentenze penali di condanna;
sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.
Per quanto riguarda i tributi locali (Imu, Tari, ecc.) e le casse di previdenza private sarà necessario attendere il termine del 31.01.2023 entro il quale ciascun Ente dovrà procedere con propria delibera autorizzativa.
Dalla data di presentazione della domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.
Si segnala da ultimo che l’intera procedura di rottamazione si perfeziona solo con il tempestivo e integrale pagamento degli importi complessivamente dovuti. Pertanto, i relativi effetti premiali vengono meno in caso di inadempimento dei pagamenti previsti.
Viene previsto lo stralcio automatico dei ruoli di importo fino ad € 1.000,00 affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015.
Tale stralcio è automatico, non è quindi richiesta alcuna domanda da parte dei contribuenti.
La Legge di Bilancio ha sostanzialmente introdotto un nuovo regime fiscale per le cripto-attività. Si riportano le informazioni di maggior rilievo:
definizione: viene data la definizione di cripto-attività per le quali si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
tassazione: vengono compresi tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate” prevedendo inoltre che:
tali redditi non sono fiscalmente rilevanti se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta;
non sono fiscalmente rilevanti le permute tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni (la tassazione avverrebbe quindi esclusivamente al momento di c.d. cash-out in euro);
le plusvalenze sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.
l’aliquota da applicare alle plusvalenze è pari al 26%.
Al fine di consentire ai contribuenti di sanare le annualità pregresse, sono state inoltre introdotte delle misure finalizzate a:
rideterminare il valore delle cripto-attività al 01.01.2023: viene consentito il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14% al fine di vedersi riconosciuto il valore dei beni a tale data ai fini del conteggio delle eventuali plusvalenze che saranno realizzate;
regolarizzare le violazioni pregresse: coloro che hanno omesso la compilazione del quadro RW a fini del monitoraggio fino al 31.12.2021, possono versare una sanzione ridotta dello 0,50% alla quale va sommata un’ulteriore sanzione del 3,50% qualora siano stati anche realizzati redditi nel relativo periodo di riferimento.
Viene incrementato ad € 4.999,99 euro il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi a partire dal 01.01.2023 (il precedente limite era di € 1.999,99).
Coloro che svolgono attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono obbligati ad accettare i pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) senza limiti di importo della transazione.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti