Gentile Cliente,
il prossimo 16 Dicembre 2022 scade il termine per versare il saldo dell’IMU relativa all’anno 2022.
Se sono intervenute delle variazioni rispetto ai periodi precedenti invitiamo la clientela a comunicarlo tempestivamente, e comunque entro il prossimo 8 Dicembre 2022, inviando una mail ai seguenti indirizzi:
segreteria@studiocavallimarinelli.it
segreteria@sinibaldimarinelli.it
comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, ristrutturazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.).
NOVITA’ 2022
Rispetto alle annualità 2020 e 2021 non sono più riconosciute la maggior parte delle esenzioni a causa COVID-19, l’unica ancora presente anche per il 2022 riguarda gli immobili di categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli nel caso in cui il soggetto passivo dell’IMU sia anche il gestore dell’attività commerciale svolta nello stesso fabbricato.
Dal 2022 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. beni merce) saranno esenti da IMU fintanto che gli stessi resteranno invenduti e non sono comunque locati.
Alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale1, che ha dichiarato illegittima la normativa IMU relativa alle agevolazioni per l’abitazione principale, è stato ri-definito l’ambito di esenzione IMU prevista per l’abitazione principale nel caso in cui i coniugi risultino avere residenza e dimora abituale in due immobili diversi. In particolare, ciascun coniuge proprietario/soggetto passivo IMU dell’immobile in cui risiede e dimora abitualmente può usufruire dell’esenzione IMU prevista per la propria abitazione principale, a prescindere dalla residenza e dimora abituale degli altri componenti del nucleo familiare. Teniamo a precisare che l’utilizzo di un immobile quale dimora abituale origina consumi di energia elettrica, servizi idrici, gas, ecc., e che tali dati saranno messi a disposizione dei Comuni per tutte le attività di contrasto all’evasione dei tributi locali.
E’ necessario che lo Studio entri in possesso di tutte le variazioni intervenute negli immobili posseduti e detenuti a far data dal 1° Luglio 2022, in quanto le stesse possono incidere sulla determinazione delle imposte dovute, o sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento. A titolo meramente esemplificativo le variazioni potrebbero essere costituite da:
1 Sentenza n. 209 del 13.10.2022 della Corte Costituzionale
acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, o di altri diritti reali sugli immobili;
trasferimenti di residenza, teniamo a precisare che per abitazione principale non soggetta al versamento dell’IMU si intende l’unità immobiliare in cui il proprietario/soggetto passivo IMU risiede e dimora abitualmente;
interventi di recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (ad esclusione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni);
variazioni catastali intervenute sugli immobili;
variazione del valore di area edificabile e variazione della destinazione urbanistica dei terreni;
inizio o termine della realizzazione di fabbricato;
casi di acquisto o perdita all’esenzione / esclusione dall’IMU;
accatastamento con attribuzione di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;
stipula di contratti di leasing immobiliare;
trasferimenti per successioni ereditarie;
stipula di nuovi contratti di locazione e/o comodato;
stipula di nuovi contratti che permettono la detenzione di immobili, terreni o aree edificabili.
Vanno inoltre segnalate allo Studio tutte le variazioni sulla consistenza dell’immobile (ampliamenti, riduzioni) e sulla sua agibilità: per gli immobili di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione del 50%, mentre per gli immobili in corso di ristrutturazione o in costruzione l’imposta sarà commisurata al valore dell’area (terreno edificabile) su cui insiste il fabbricato.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.