Circolare di Studio n. 31 del 19 giugno 2020

Decreto Legge cd. “Rilancio” – Contributo a fondo perduto.

 

Gentile Cliente,

il Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) ha introdotto alcune misure a sostegno del reddito e della liquidità, tra le quali un contributo a fondo perduto in favore di alcune categorie di contribuenti danneggiati dall’emergenza sanitaria da “Covid-19”,

L’Agenzia delle Entrate in data 13.06.2020 ha pubblicato la Circolare n. 15/E con la quale ha fornito i relativi chiarimenti in merito a requisiti e modalità di richiesta.

 

PREMESSA

L’art. 25 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha riconosciuto «un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA » alle condizioni che sono di seguito specificate.

Rientrano pertanto tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa (imprese individuali, imprese familiari, imprese agricole, società di persone, società di capitali, società cooperative, enti non commerciali limitatamente all’attività commerciale esercitata), indipendentemente dal regime contabile adottato.

 

Sono invece esclusi dal contributo a fondo perduto:

i soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo.

i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti.

gli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir.

i professionisti ed i lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali).

i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).



Requisiti 

Le condizioni di base richieste per poter usufruire del beneficio sono le seguenti.

Primo requisito – ammontare dei ricavi dell’anno precedente

L’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 91, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non deve essere superiore a 5 milioni di euro nell’anno precedente (1 gennaio 2019-31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare).

Secondo requisito – diminuzione del fatturato del mese di aprile 2020

Il comma 4 del citato articolo prevede inoltre che il contributo spetta a condizione che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza


Calcolo della riduzione dei due terzi

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce specifici chiarimenti in riferimento alle modalità di conteggio del calo. In particolare, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, viene fatto riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi. E’ quindi necessario considerare le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020. In tale ambito, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che:

devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;

occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data aprile;

i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;

concorrono a formare l’ammontare del fatturato da prendere a riferimento anche le cessioni di beni ammortizzabili;

nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).


Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fat­tu­rato di aprile 2020 e aprile 2019:

20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;

15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È comunque previsto un contributo minimo, pari a:

1.000,00 euro, per le persone fisiche;

2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Casi particolari di erogazione

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, non è quindi necessaria la verifica del calo del fatturato ed il contributo spetta almeno nella misura minima.

Si riportano le relative modalità di conteggio del contributo:

se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo.

se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

Ai soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019 spetta l’importo minimo del contributo.

Modalità di richiesta e fruizione del contributo

Le domande devono essere presentate in modalità telematica a partire dal 15 giugno e fino al 13 agosto 2020. Non si tratta di un click-day, non è quindi previsto alcun limite di fruizione legato all’ordine di presentazione delle domande.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione l’istanza ed il relativo software per la presentazione delle richieste. In particolare, le istanze possono essere trasmesse tramite:

l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline dopo aver predisposto l’istanza tramite l’apposito software di compilazione;

una specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Tali attività di redazione ed invio possono essere effettuate autonomamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Particolari procedure di predisposizione dell’istanza ed invio sono previste in caso di contributo superiore ad € 150.000,00.

All’esito del relativo accoglimento, le somme saranno accreditate nel conto corrente che dovrà essere indicato nell’istanza.


La clientela è pregata di contattare il Professionista di riferimento al fine di dare avvio alle procedure per l’ottenimento del contributo, qualora ne sussistano i requisiti.


Lo Studio.


Allegato procedure richiesta contributo