Gentili Clienti,
riportiamo di seguito una sintesi di alcune delle novità introdotte dal
c.d. Decreto Aiuti-ter.
Regolarizzazione dei crediti d’imposta “Ricerca e Sviluppo”
E’ prevista la possibilità di presentare la domanda di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo fruito negli anni precedenti, al fine di consentire ai contribuenti di definire le violazioni dovute ed un’eventuale indebita compensazione di tali crediti.
Il termine di presentazione della domanda è stato fissato al 31 ottobre 2023.
I relativi versamenti potranno poi essere effettuati anche in forma rateizzata nei seguenti termini:
prima rata entro il 16 dicembre 2023 (termine per pagamento in unica soluzione);
seconda rata entro il 16 dicembre 2024;
terza rata entro il 16 dicembre 2025.
Certificazione della qualificazione delle attività di “Ricerca e Sviluppo”
Sempre in materia di attività di R&S è inoltre prevista la possibilità per le imprese che hanno usufruito del relativo credito di ottenere una “certificazione” dello stesso.
Tale certificazione ha la finalità di attestare che le attività di ricerca e sviluppo poste in essere sono ammissibili e dovrà essere rilasciata da soggetti in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed imparzialità. I requisiti necessari saranno individuati tramite apposito DPCM.
Nella sostanza di tratta di un attestazione relativa alla correttezza del credito fruito che risulta vincolante anche per l’Amministrazione finanziaria.
Crediti d’imposta a favore delle imprese per acquisto di energia – ottobre e novembre
E’ previsto anche per ottobre e novembre 2022 un sostegno sotto forma di credito d’imposta a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di energia.
I soggetti beneficiari, in linea con le medesime disposizioni per i periodi precedenti, sono distinti tra imprese energivore e non energivore.
Imprese energivore
Alle imprese “energivore” (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui
al DM 21.12.2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica,
calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 e al netto delle imposte
e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali
contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un credito
d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Imprese non energivore
Alle imprese, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW e diverse dalle imprese energivore come sopra definite, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della
media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell‘anno 2019.
Crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas – ottobre e novembre
E’ previsto anche per ottobre e novembre 2022 un sostegno sotto forma di credito d’imposta a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di gas.
I soggetti beneficiari, in linea con le medesime disposizioni dei trimestri precedenti, sono distinti tra imprese gasivore e non gasivore.
Imprese gasivore
Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Imprese non gasivore
Alle imprese non “gasivore”, diverse quindi dalle imprese sopra definite, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Codici tributo
Sono stati previsti i seguenti codici tributo da utilizzare per la compensazione dei suddetti crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022:
“6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022)”;
“6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)”;
“6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022)”;
“6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)”.
I suddetti crediti e quelli relativi al terzo trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 30 giugno 2023.
Nell’occasione si ricorda che i crediti dei primi due trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.