Gentile Cliente,
tra le misure di sostegno a fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19, il c.d. “Decreto Rilancio” ha introdotto anche due specifici crediti d’imposta relativi:
alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;
all’adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 259854/2020 con il quale sono state indicate le regole di fruizione dei crediti d’imposta e la Circolare n. 20/2020 con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti.
Riportiamo di seguito l’analisi delle principali caratteristiche delle due misure.
credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
L’articolo 125 del decreto Rilancio, al fine di promuovere misure dirette a contrastare la diffusione dell’epidemia, prevede un credito d’imposta in riferimento alle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
L’agevolazione è prevista in favore di:
soggetti esercenti attività d’impresa;
esercenti arti e professioni;
enti non commerciali.
Il comma 2 dell’articolo 125 del decreto riporta un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili a spese che possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione del credito, in particolare:
i. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a);
ii. prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b);
iii. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d);
iv. dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e).
Particolare attenzione va prestata alle spese relative ad attività di sanificazione, tenuto conto che la citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate fissa alcuni principi, specificando che l’attività di sanificazione deve essere accompagnata da apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. L’attività può essere svolta anche in economia, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.
Per quanto concerne invece i materiali di protezione, possono rientrarvi a titolo esemplificativo mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che “per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea”.
Importo del credito d’imposta
Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto:
nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
Tenuto conto che la disposizione prevede un limite di spesa massimo a carico dello Stato, spetterà all’Agenzia delle Entrate definire con un apposito provvedimento la quota effettivamente spettante tenuto conto delle domande che saranno presentate. È pertanto ragionevole ipotizzare che – nei fatti – il credito d’imposta possa essere inferiore a quello “teorico” del 60%.
comunicazione delle spese
Il riconoscimento del credito è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza da trasmettere nel periodo dal 20.7.2020 al 7.9.2020;
L’istanza dovrà riportare le spese:
sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
da sostenere successivamente fino al 31.12.2020.
Una volta concluso il periodo di presentazione delle domande, l’amministrazione finanziaria fisserà la percentuale spettante in rapporto alle spese comunicate.
modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere:
utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;
utilizzato in compensazione nel modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile;
ceduto entro il 31.12.2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Qualora si opti per la cessione, la comunicazione di cessione del credito va effettuata:
a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta;
esclusivamente a cura del soggetto cedente;
utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il cessionario è poi tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità telematiche e ad utilizzare il credito d’imposta nelle stesse modalità previste per il cedente.
Si evidenzia inoltre che:
per tale agevolazione è disposta l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno inoltre indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è rivolto ai seguenti beneficiari:
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei);
alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati.
I beneficiari devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili, le quali sono state specificatamente individuate, come da tabella di seguito riportata.
vedi Circolare Agenzia Entrate n.20/E del 10 Luglio 2020: tabella pagine 6 e 7
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che “Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, indicati sub b), come precisato nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, si ritiene che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR. Stante il tenore letterale della norma, tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione, anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all’allegato 1 aperte al pubblico”.
Le spese agevolabili possono essere suddivise in due gruppi: quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili.
Per interventi agevolabili si intendono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:
Per investimenti agevolabili si intendono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
Anche tale agevolazione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020, sempre con i medesimi criteri già indicati per il credito d’imposta sanificazione. In particolare, vanno seguiti i seguenti criteri:
per gli esercenti arti e professioni va considerato il principio di cassa;
per gli esercenti attività d’impresa va considerato il principio di competenza;
Importo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di spesa pari a 80.000,00 euro. Pertanto, la misura massima del credito può essere di 48.000,00 euro.
comunicazione delle spese
Anche per tale agevolazione è previsto l’invio di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate nella quale sono riepilogate le spese ritenute ammissibili. L’invio deve essere effettuato dal 20.7.2020 al 30.11.2021.
La trasmissione va effettuata in via telematica, direttamente utilizzando gli usuali canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato.
L’istanza dovrà riportare le spese:
sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
da sostenere successivamente fino al 31.12.2020 (tale seconda informazione non sarà presente qualora l’istanza venga presentata direttamente nel 2021).
modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere:
utilizzato in compensazione nell’anno 2021, dal 01.01 e non oltre il 31.12.21 (utilizzo che può avvenire dopo la corretta ricezione della comunicazione di cui sopra);
ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Tra le opzioni consentite è anche prevista la possibilità di cessione del credito d’imposta entro il 31.12.2021. In tal caso è necessario procedere ad una comunicazione di cessione secondo le seguenti modalità:
dall’1.10.2020, ovvero, se la comunicazione delle spese è inviata successivamente al 30.9.2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione stessa;
esclusivamente a cura del soggetto cedente;
utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità e, successivamente, potrà utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.
Si evidenzia inoltre che:
per tale agevolazione inoltre NON è attualmente disposta l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno inoltre indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
il credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.