Circolare di Studio n. 36 del 14 settembre 2020

DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) – Ulteriori novità

 

Gentile Cliente,

con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) sono state introdotte misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie per fare fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Nella presente Circolare proseguiamo (vedi nostra precedente circolare n.35) l’analisi delle novità introdotte.


Art. 58 - Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione

È prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in  attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con  codice  ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l'acquisto  di  prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari,  anche  DOP e IGP, valorizzando la  materia  prima  di  territorio. 

Il  contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020  sia  inferiore  ai  tre  quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi  medi  dei  mesi  da marzo a giugno 2019.

Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari verranno definiti modalità e criteri di presentazione della relativa istanza.


Art. 59 - Contributo a fondo perduto per esercenti attività econo­miche e commerciali nei centri storici turistici

E’ previsto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;

per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del  fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 realizzati nelle zone  A  dei  comuni  suddetti, sia  inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese  del 2019.

L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di giugno 2020 e giugno 2019, pari al:

15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;

10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro.

Il contributo non può eccedere 150.000,00 euro e, in ogni caso, è previsto un contributo minimo, pari a:

1.000,00 euro, per le persone fisiche;

2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per richiedere tale contributo sarà necessario presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.

E’ previsto un divieto di cumulo della presente agevolazione con il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione descritto al punto precedente (Art. 58).


Art. 77 - credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abi­­­tativi

Vengono introdotte alcune modifiche al credito d’im­posta per la locazione di immobili ad uso non abitativo previsto dall’art. 28 del DL 34/2020.

Viene in particolare prevista una estensione del credito anche in riferimento:

  • al mese di giugno, in forma generalizzata;
  • al mese di luglio per le attività stagionali.

Anche per tale misura di estensione rimane valida la condizione del calo del fatturato o dei corrispettivi prevista dalla norma originaria. Pertanto, ai fini della fruizione del credito di imposta per il mese giugno (luglio per le strutture turistico-ricettive stagionali), i soggetti locatari devono verificare di aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Le modalità di utilizzo del credito d’imposta sono le stesse previste per i mesi precedenti.


Art. 78 - Abolizione seconda rata IMU del 2020 per gli immobili del settore turistico

Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU relativa a:

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

Art. 79 - Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi

L’art. 79 del DL 104/2020 riconosce per il 2020 e 2021 il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del DL 83/2014.

Il credito d’imposta spetta anche:

alle strutture che svolgono attività agrituristica;

agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;

alle strutture ricettive all’aria aperta.

Il credito d’imposta è:

pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d’imposta 2020 e 2021 oppure nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare;

utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 senza applicare la ripartizione in tre quote annuali prevista originariamente dal DL 83/2014.


Art. 110 - Rivalutazione dei beni d’impresa

L’art. 110 del DL 104/2020 prevede la possibilità di rivalutare il valore dei beni d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019. La rivalutazione dovrà essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo (2020 per i soggetti solari).

Possono essere rivalutati i beni, materiali e immateriali, che costituiscono immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni.

A differenza di quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione, l’operazione può essere ef­fettuata distintamente per ciascun bene, senza quindi il vincolo delle categorie omogenee.

La rivalutazione può essere effettuata ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive, o anche ai fini fiscali versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al 3%. Tale imposta va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative all’esercizio in cui viene effettuata la rivalutazione e le successive entro la scadenza del versamento delle imposte sui redditi previste per gli anni successivi. I valori rivalutati anche fiscalmente dei beni sono riconosciuti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, mentre in caso di cessione dei beni, ai fini del calcolo della plusvalenza il valore rivalutato viene riconosciuto a partire dall’inizio del quarto esercizio successivo a quello di effettuazione della rivalutazione (01.01.2014 per i soggetti solari).

È prevista anche la possibilità di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, a tal fine è necessario il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% da pagarsi nelle stesse modalità e scadenze qui sopra indicate per l’imposta sostitutiva del 3% dovuta sul maggior valore dei beni.


Art. 9 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari e dello spettacolo

L’art. 9 introduce diverse misure di sostegno al reddito per specifici settori. In particolare, al comma 1 è prevista un’indennità di € 1.000,00 in favore di:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e  degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione.
  • lavoratori  in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari  di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata  in vigore della presente disposizione.

Il comma 2 dello stesso articolo riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a  1000  euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nelle seguenti categorie:

  • lavoratori  dipendenti  stagionali appartenenti  a   settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e  che  abbiano  svolto  la prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18  del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio  2020  siano  stati  titolari  di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito  nello  stesso  arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad  altre  forme  previdenziali obbligatorie.

La norma di cui al comma 2 richiede che i soggetti indicati, alla data di  presentazione  della domanda, non devono essere titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo indeterminato (diverso  dal  contratto  intermittente) o titolari di pensione.

Sempre l’art. 9 al comma 4 prevede che ai lavoratori iscritti al Fondo  pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38  del  decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, è erogata un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.

La  medesima  indennità viene  erogata  anche  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo   pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette  contributi  giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Il comma 5 prevede inoltre che ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei requisiti  di  seguito  elencati,  è  riconosciuta  una   indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a  tempo  determinato nel settore del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  di  durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore  del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Tali indennità di cui al presente articolo  non  concorrono  alla

formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono cumulabili tra loro e vengono erogate dall'INPS  previa domanda da presentarsi telematicamente sul sito internet dell’istituto.


Art. 12 – Indennità erogata da “Sport e salute spa”

L’art. 12 del DL 104/2020 riconosce, per il mese di giugno 2020, un’inden­nità di 600,00 euro in favore dei lavoratori sportivi che, a causa dell’emergenza COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Tale indennità è erogata, previa domanda, dalla società “Sport e Salute spa”.  L’indennità viene erogata senza necessità di ulteriori richieste in favore di coloro che sono risultati beneficiari della medesima indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Secondo quanto stabilito dal DM 27.8.2020, la domanda deve essere presentata:

  • tramite l’apposita piattaforma informatica resa disponibile da “Sport e Salute spa”;

entro il termine perentorio del 15.9.2020.


Art. 13 – Indennità a professionisti iscritti a casse private

L’art. 13 del DL 104/2020 riconosce ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria un’indennità pari a 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020.

Tale indennità viene erogata in automatico ai professionisti già beneficiari dell’analoga indennità per il mese di aprile 2020. Per coloro che invece non rientrino in tale casistica, l’indennità per il mese di maggio è riconosciuta:

sulla base delle medesime condizioni definite dal DM 29.5.2020 per la mensilità di aprile;

previa presentazione all’ente di previdenza di apposita domanda entro il 14.9.2020.


Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.