Gentile Cliente,
ricordiamo che anche per il 2020 è previsto un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (c.d. bonus pubblicità” introdotto dall’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50).
L’agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti pubblicitari su stampa quotidiana e periodica, anche on line, e su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Abbiamo già fornito indicazioni con la circolare di Studio n. 11/2020, alla quale rimandiamo per ogni eventuale dettaglio, tenuto conto che il termine per prenotare il credito per l’anno 2020 era inizialmente fissato al 31 marzo 2020.
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, tale misura agevolativa ha subito delle modifiche. Vi invitiamo a prestare particolare attenzione ai seguenti punti che rappresentano delle differenze sostanziali sulle modalità di calcolo e di fruizione del credito:
Il credito d’imposta per il 2020 spetta in riferimento agli investimenti effettuati. Vengono quindi meno il concetto di investimento incrementale e la necessità di aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione. Pertanto, con riferimento all’anno 2020, saranno ammessi alla fruizione del credito anche coloro che sostengono investimenti pubblicitari per la prima volta (ad esempio società neocostituite) o in misura inferiore al 2019. Si ricorda inoltre che l’agevolazione è concessa nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis”.
Si evidenzia da ultimo che:
Restano comunque valide le comunicazioni telematiche eventualmente già trasmesse entro il 31 marzo 2020. Chi avesse quindi già provveduto, non ha ulteriori obblighi nel corrente mese di settembre.
È tuttora previsto che nel periodo dal 1° al 31 gennaio 2021 (periodo previsto “a regime”) sarà necessario presentare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati, al fine di completare l’iter di richiesta del credito. A tal fine si ricorda inoltre che l’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.