VERSAMENTO DELLA TASSA DI CC.GG. PER I LIBRI SOCIALI
Tutte le società di capitali e gli enti commerciali sono tenute al versamento della Tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali entro il 16 marzo 2023 tramite modello F24.
Rispetto agli anni precedenti la normativa non è stata modificata. Sono tenuti al versamento le società di capitali, anche se in liquidazione, le società consortili a responsabilità limitata, i consorzi tra enti territoriali e le aziende speciali.
L’importo è calcolato in base all’entità del capitale sociale o del fondo di dotazione (non rileva pertanto l’ammontare del patrimonio netto) ed è dovuto a prescindere dal numero dei registri tenuti e dal numero delle pagine utilizzate:
Capitale sociale o Fondo di dotazione all’1/01/2023 |
Tassa annuale dovuta |
inferiore o pari a € 516.456,90 |
€ 309,87 |
superiore a € 516.456,90 |
€ 516,46 |
Sono escluse dal versamento le imprese individuali, le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, le ONLUS, i consorzi tra imprese che non assumono la forma di società consortili, gli enti non commerciali e le società dichiarate fallite.
Il versamento va effettuato, esclusivamente in modalità telematica, con le seguenti modalità:
entro il 16 marzo 2023;
tramite modello F24;
riportando nella “Sezione Erario” il codice tributo “7085” e l’anno di riferimento 2023
L’importo può essere compensato con eventuali crediti tributari o previdenziali a disposizione della società e pertanto il modello F24 va comunque presentato anche se con saldo pari a zero.
Si ricorda anche che il mancato versamento della tassa di concessione governativa, in caso di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria, potrebbe compromettere la regolarità formale delle scritture contabili.
TERMINE DI INVIO TELEMATICO E CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONE UNICHE
Ricordiamo inoltre che, come ogni anno, i datori di lavoro ed i sostituti d’imposta devono certificare le ritenute operate ed i contributi previdenziali ed assistenziali versati con riferimento all’anno 2022, attraverso la compilazione del modello Certificazione Unica 2023.
L’adempimento prevede le seguenti scadenze:
entro il 16 marzo 2023 i soggetti sostituti di imposta dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica Ordinaria 2023, utilizzando esclusivamente il canale telematico (tramite le proprie credenziali o avvalendosi degli intermediari abilitati). Le Certificazioni Uniche relative ai redditi esenti o da non dichiarare mediante la dichiarazione precompilata (quali ad esempio i redditi di lavoro autonomo dei professionisti) possono essere inviate telematicamente entro il prossimo 31 ottobre 2023;(1)
entro la medesima data del 16 marzo 2023 gli stessi sostituti di imposta dovranno consegnare ai percipienti la Certificazione Unica Sintetica 2023. La comunicazione può essere consegnata anche in formato elettronico (ad esempio a mezzo e-mail) nel caso in cui sia possibile accertare che la stessa entri nella materiale disponibilità del destinatario.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
(1) Termine ultimo previsto per la presentazione del modello 770/2023 relativo all’annualità 2022.