Gentile Cliente,
a partire dal 02 novembre 2024 diventeranno operativi i nuovi obblighi di dotazione del CIN in riferimento a:
• unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistica e a contratti di locazione breve;
• strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere;
La richiesta del codice deve essere effettuata in via telematica al Ministero del Turismo tramite il seguente portale https://bdsr.ministeroturismo.gov.it.
L’istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante:
• i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
• per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti (vedi paragrafo dedicato).
Si precisa che in passato alcuni enti locali (Regioni, Provincia autonoma o Comuni), avevano già disciplinato i codici per identificare le locazioni. In tal caso è previsto che, se l’unità abitativa è già dotata di uno specifico codice identificativo locale, l’ente territorialmente competente procederà:
• all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi a suo tempo assegnati, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo ai codici preesistenti;
• alla trasmissione dei codici al Ministero del Turismo unitamente ai dati in suo possesso relativi alle unità immobiliari.
In ogni caso, anche qualora si applichi tale procedura, il rilascio del CIN richiede comunque che il soggetto interessato acceda al suddetto portale al fine di integrare i dati finalizzati:
• all’attestazione dei dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura ricettiva;
• per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
SOGGETTI OBBLIGATI
I nuovi obblighi si applicano:
• a “chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche” o in locazione breve “una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa”;
• al titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.
TERMINI DI RICODIFICAZIONE
La ricodificazione e la trasmissione automatica dei dati al Ministero del Turismo avvengono:
• per i codici già assegnati prima del 2.11.2024, entro il 2.12.2024 (30 giorni dall’operatività delle disposizioni sul CIN);
• in tutti gli altri casi, entro 7 giorni dall’attribuzione del codice regionale o provinciale.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza deve essere presentata dall’interessato:
• nel caso in cui la Regione o Provincia autonoma non abbia attribuito il codice regionale/provinciale entro il termine di conclusione del procedimento, entro 10 giorni da tale termine;
• nel caso in cui la Regione o Provincia autonoma abbia omesso la ricodificazione e la trasmissione dei dati al Ministero del Turismo:
– entro 60 giorni dal 2.11.2024 (quindi entro l’1.1.2025), per chi alla data del 2.11.2024 ha già il codice regionale o provinciale;
– entro 30 giorni decorrenti dalla data di assegnazione del codice regionale o provinciale, per chi ottiene il codice dopo il 2.11.2024.
PROCEDURE E OPERATIVITA’ DEL PORTALE NAZIONALE
La piattaforma per l’assegnazione del CIN consente all’utente, dopo l’accesso mediante SPID o CIE, di visualizzare le strutture ricettive disciplinate dalle leggi regionali e delle Province autonome e le unità immobiliari destinate a locazione breve o per finalità turistiche associate all’utente abilitato. L’utente, a tal punto:
• deve inserire le informazioni mancanti, necessarie per ottenere il CIN;
• eventualmente comunica telematicamente alla Regione e alla Provincia autonoma di riferimento le incongruenze nei dati presenti (a seguito della segnalazione, l’ente territoriale, “previa verifica e con il supporto del Ministero, provvede ad integrare o modificare il proprio database in interoperabilità”).
Al corretto completamento del set informativo, l’utente visualizza il proprio CIN e la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN.
Pertanto, chi non ha mai inserito la propria struttura sulla banca dati locale non potrà direttamente accedere al portale ministeriale per ottenere il CIN, ma dovrà, prima, procedere a richiedere il codice regionale o provinciale (CIR) e solo dopo questo passaggio potrà richiedere il CIN sul portale ministeriale.
OBBLIGO DI ESPOSIZIONE E INDICAZIONE DEL CIN
Il CIN deve essere obbligatoriamente:
• esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, “assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici”;
• indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Si segnala che, come chiarito anche dal Ministero del Turismo, le norme regionali/provinciali restano valide anche in presenza del CIN, quindi chi è tenuto dalle norme locali a esporre il CIR dovrà ora richiedere il CIN ed esporre entrambi i codici.
SANZIONI
La mancanza del CIN esporrà il titolare della struttura turistico-ricettiva (alberghiera o extralberghie¬ra), nonché il soggetto che proponga o conceda in locazione per finalità turistiche o con locazione breve un’unità immobiliare o una porzione di essa priva di CIN, alla sanzione pecuniaria da 800,00 a 8.000,00 euro “in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile”.
Le suddette sanzioni non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.
OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI E RELATIVE SANZIONI
L’obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati grava anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le:
• unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve;
• strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere.
La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con:
• la sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata;
• la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
ULTERIORI OBBLIGHI – COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA
I medesimi soggetti sopra indicati sono tenuti anche a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e dalle normative regionali e provinciali di settore.
Si ricorda che la norma citata impone, tra il resto, di comunicare “alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate”, entro “le ventiquattro ore successive all’arrivo e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore”.
Le suddette sanzioni non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.
OBBLIGHI ATTINENTI AI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Sempre dal 2.11.2024 diventeranno operativi anche i nuovi obblighi per la sicurezza degli impianti relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche o di locazione breve.
Tenuto conto delle dichiarazioni da rilasciare, la sussistenza dei requisiti di sicurezza costituisce condizione per ottenere il Codice identificativo.
OBBLIGHI PER CHI GESTISCE LE STRUTTURE IN FORMA IMPRENDITORIALE
Le unità gestite in forma imprenditoriale devono essere dotate dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale.
OBBLIGHI PER TUTTI
In ogni caso (quindi a prescindere dalla forma imprenditoriale o meno), tutte le unità immobiliari devono essere dotate di:
• dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
• estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
SANZIONI
La concessione in locazione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche o in locazione breve prive dei requisiti di sicurezza sopra indicati è punita:
• con le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale applicabile, se si tratta degli obblighi di sicurezza degli impianti per chi svolge l’attività in forma imprenditoriale;
• con la sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro per ciascuna violazione accertata, se si tratta della violazione dell’obbligo di introdurre dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili.
Le suddette sanzioni non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)
Si segnala da ultimo che chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale (anche ove si tratti dei soggetti che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti per periodo d’imposta, per i quali si presume l’imprenditorialità) è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l’attività.
Lo Studio resta come sempre a disposizione per ogni eventuale assistenza.