Circolare di Studio n.28 del 25 Maggio 2020

Decreto Legge cd. “Rilancio” – misure urgenti in relazione alle sospensioni dei pagamenti e ad interventi a sostegno del reddito.

 

Gentile Cliente, 

il Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) prevede alcune misure a sostegno del reddito e della liquidità in favore di soggetti danneggiati dall’emergenza sanitaria da “Covid-19”.  

Con la presente circolare intendiamo fornire urgenti informazioni relative alle nuove regole previste per la sospensione dei versamenti fiscali e una sintetica esposizione di alcune specifiche misure di sostegno, evidenziando sin d’ora che lo Studio pubblicherà, a breve, specifiche circolari monotematiche attraverso le quali saranno esaminate ed approfondite ulteriori disposizioni del Decreto ritenute di particolare interesse, tra le  quali, ad esempio, l’incremento al 110% del bonus fiscale per alcuni interventi edilizi, i crediti d’imposta relativi alla capitalizzazione delle imprese, ecc..



VERSAMENTI FISCALI

Nelle nostre recenti circolari n. 13, 14 e 22 abbiamo analizzato la possibilità di sospendere, al verificarsi di particolari condizioni, i versamenti di Iva, ritenute sul personale dipendente e assimilato e contributi previdenziali e assicurativi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio rispettivamente fino al prossimo 31 maggio e 30 giugno. Il D.L. “Rilancio” prevede ora che, per i soggetti che potevano usufruire della suddetta proroga, la relativa scadenza venga ulteriormente posticipata al 16 settembre 2020. In sostanza, i versamenti sospesi potranno avvenire entro il 16 settembre o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dalla stessa data senza, in ogni caso, applicazione di sanzioni e interessi

INDENNITÀ INPS LAVORATORI AUTONOMI

Richiamata la nostra circolare n. 18/2020, ricordiamo che gli artt. 27 e ss. del Decreto “Cura Italia” hanno introdotto per il mese di marzo un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro erogata dall’Inps in favore di alcune specifiche categorie di lavoratori. Il Decreto appena pubblicato ha previsto il termine del 03 giugno 2020 quale data limite per la richiesta dell’indennità relativa al mese di marzo.

Dalle informazioni a disposizione riteniamo che le procedure di pagamento in favore dei soggetti che hanno presentato la relativa domanda siano ormai concluse. Qualora non abbiate ancora ricevuto il pagamento, Vi invitiamo a prendere contatti diretti con l’Inps al fine di verificare lo stato della pratica.

L’art. 84 del Decreto Rilancio prevede ora il rinnovo di tale misura di sostegno per i mesi di aprile e maggio, nei seguenti termini:

-    Indennità per il mese di aprile: viene riconosciuta nella misura di € 600,00 e in maniera automatica in favore dei soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità per il mese di marzo 2020. Non è quindi necessaria alcuna richiesta.

-    Indennità per il mese di maggio: verrà erogata solo ad alcune categorie di lavoratori e con importi variabili. In particolare, l’indennità sarà pari ad € 1.000,00 per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari con¬¬dizioni:

•    collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;

•    lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di al¬meno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio del¬l’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);

•    lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie di lavoratori anche a maggio l’indennità sarà pari ad € 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (tra cui rientrano gli iscritti alla gestione Artigiani e Commercianti) ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI A CASSE PRIVATE

Il Decreto “Rilancio” ha confermato, anche per i mesi di aprile e maggio, l’erogazione dell’indennità anche per i liberi professionisti, iscritti alle casse previdenziali private, che hanno avuto la propria attività limitata dai provvedimenti governativi per il contenimento del contagio da Covid-19. 

I soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione.

Si attende il decreto attuativo che disciplini l’indennità di aprile e maggio.


CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

L’art. 25 del Decreto “Rilancio” introduce un contributo a fondo perduto, che non concorre alla formazione della base imponibile per le imposte sul reddito, per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di la¬voro autonomo, con esclusione di:

-    soggetti la cui attività risulti cessata al momento della presentazione della domanda;

-    professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);

-    lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui al¬l’art. 38 del DL 18/2020);

-    professionisti iscritti ad un Ordine professionale;

-    intermediari finanziari e società di partecipazione;

Il contributo è subordinato al rispetto di alcune condizioni, in particolare è richiesto che:

1.    i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) non siano superiori a 5 milioni di euro; 

2.    l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

e viene calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fat¬tu¬rato di aprile 2020 e aprile 2019:

-    20% per soggetti con ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del presente decreto non superiori a 400.000,00 euro;

-    15% per soggetti con ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del presente decreto compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

-    10% per i soggetti con ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del presente decreto tra 1 e 5 milioni di euro.

Il contributo non potrà comunque essere inferiore ad € 1.000,00 per le persone fisiche e ad € 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Le modalità operative, i termini di presentazione ed il contenuto della richiesta per la fruizione del contributo saranno indicate in un prossimo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Le istanze saranno inviate all’Ufficio, esclusivamente in modalità telematica, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura prevista dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.


INCENTIVI ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

L’art. 26 prevede misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni attraverso:

-    l’introduzione di un credito d’imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di società danneggiate dalla pandemia COVID-19; 

-    l’introduzione di un credito d’imposta commisurato alle perdite delle suddette società che ricevono i conferimenti; 

-    l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni emesse dalle medesime società. 

Le società che rispettano i requisiti richiesti dalla norma, al fine di poter usufruire di tali agevolazioni, dovranno deliberare ed eseguire l’aumento di capitale in denaro nel periodo dal 20.05.2020 al 31.12.2020. 

Come già anticipato, tale specifica misura sarà oggetto di apposita circolare monotematica di approfondimento. 

CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE NON ABITATIVI

Il Decreto “Rilancio” è intervenuto con l’art. 28 anche sulle misure in favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che sostengano costi per canoni di locazioni, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività.

Sulla base di tale ultimo intervento, viene riconosciuto un credito d’imposta, che non concorre alla determinazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito, in riferimento a tali costi relativi ai mesi di:

-    Marzo, Aprile e Maggio 

-    Aprile, Maggio e Giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale; 

determinato nelle seguenti misure in riferimento agli importi effettivamente versati:

1.    60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri¬cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

2. 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Possono fruire del credito d’imposta i seguenti soggetti, che hanno subito nei mesi di riferimento una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%:

1. esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a € 5.000.000 nel periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del presente Decreto; 

2.    strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi/compensi del precedente periodo d’imposta;

3. enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in riferimento gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale; 

Ricordiamo che l’Agenzia delle entrate si è già pronunciata su tali casistiche rilevando che per poter usufruire in compensazione del suddetto credito è necessario che il canone di locazione sia stato effettivamente corrisposto e che il presente credito d’imposta non può essere cumulato con il credito riconosciuto per botteghe e negozi già previsto per il mese di marzo con precedente Decreto.

Il presente credito d’imposta può essere utilizzato:

1.    nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

2.    in compensazione in F24, successivamente all’avvenuto pagamento;

3.    ceduto, anche parzialmente, al locatore o a terzi compresi gli istituti di credito (le modalità attuative della cessione saranno contenute in un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).


SALDO E PRIMO ACCONTO IRAP - AGEVOLAZIONE

L’art. 24 prevede l’esonero per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi con volume di ricavi e compensi inferiori ad € 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto (2019 per i contribuenti con anno solare), dal pagamento del saldo Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e del primo acconto Irap relativo all’esercizio successivo. 


AGEVOLAZIONI FISCALI - SUPERAMMORTAMENTO

L’art. 50 del Decreto proroga al 31 dicembre 2020 il termine per la consegna dei beni strumentali nuovi ai fini dell’ottenimento della maggiorazione dell’ammortamento per l’anno d’imposta 2019. Il termine era originariamente previsto al 30 giugno 2020.


SOGLIA ANNUALE – TETTO DI COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI

La soglia per le compensazioni tramite modello F24, per l’anno 2020, è innalzata da € 700.000 ad € 1 milione.


INCREMENTO BONUS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

L’art. 119 prevede un incremento al 110% delle detrazioni spettanti su spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021, relative a specifiche tipologie di lavori di:

-    interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (limite massimo di spesa 60.000,00 euro); 

-    interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi e geotermici (limite massimo di spesa 30.000,00 euro); 

-    interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (limite massimo di spesa 30.000,00 euro). 

L’agevolazione è ripartita in cinque anni.

Lo stesso incremento della detrazione a 110% è stato inoltre esteso a lavori che consentono di usufruire del c.d. sismabonus ed all’installazione di pannelli solari, ove eseguiti congiuntamente ad altri interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

In relazione alle modalità di fruizione delle agevolazioni, il successivo art. 121 prevede inoltre la possibilità di trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto o in credito d'imposta cedibile a terzi. L’Agenzia delle Entrate dovrà emanare prossimamente appositi provvedimenti per stabilire le procedure necessarie per la cessione per la trasformazione in credito d’imposta e per la cessione a terzi.   Anche tale misura sarà oggetto di approfondimento in un’apposita circolare.


TAX CREDIT PER ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO

L’art. 120 prevede che al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione ed alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 

€ 80.000, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Gli interventi agevolati consistono, a titolo esemplificativo, in:

-    Interventi edilizi per rifacimento spogliatoi, mense, spazi comuni, uffici sanitari.

-    Arredi di sicurezza.

-    Tecnologie necessarie allo svolgimento del lavoro ed apparecchiature per il controllo della temperatura.

Le modalità di utilizzo ed i controlli sul credito verranno emanati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione, è prevista anche la possibilità di cedere a terzi, anche parzialmente, il credito d’imposta.


TAX CREDIT SANIFICAZIONE

L’art. 125 prevede in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, ed enti non commerciali, un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

-    la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

-    l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

-    l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

-    l'acquisto di dispositivi di sicurezza di versi da quelli di cui ai punti precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

-    l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le modalità di utilizzo ed i controlli sul credito verranno emanati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione, è prevista anche la possibilità di cedere a terzi, anche parzialmente, il credito d’imposta.


TAX CREDIT VACANZE 2020

L’art. 176 prevede per il periodo d’imposta 2020 il riconoscimento di un credito d’imposta per tutte le famiglie con ISEE in corso di validità non superiore alla soglia di € 40.000 da utilizzare per pagamento di servizi turistici sul territorio nazionale.

Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare ed è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Sono previste specifiche condizioni per il riconoscimento del credito a pena di decadenza.

Il credito è fruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% come detrazione fiscale in sede di dichiarazione. Lo sconto è poi ristornato al fornitore di servizi turistici sotto forma di credito d’imposta a sua volta scomputabile dalle imposte.


ESENZIONI DA IMU PER IL SETTORE TURISTICO

L’art. 177 prevede un’agevolazione per il settore turistico, stabilendo che non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a:

-    immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

-    immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


TAX CREDIT PUBBLICITA’

L’art. 186 prevede l’innalzamento dal 30% al 50% dell’importo massimo del credito d’imposta riconoscimento in riferimento all’investimento effettuato in spese di pubblicità per l’annualità 2020.


BONUS MOBILITA’

L’art. 229 prevede in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il riconoscimento di un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4.05.2020 e fino al 31.12.2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e i professionisti ed i collaboratori sono a disposizione per qualsiasi necessità.


Lo Studio.