Gentile Cliente,
il Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) prevede alcune misure a sostegno del reddito e della liquidità in favore di soggetti danneggiati dall’emergenza sanitaria da “Covid-19”, tra le quali il credito d’imposta sulle locazioni.
L’Agenzia delle Entrate in data 06.06.2020 ha pubblicato la Circolare n. 14 e la Risoluzione n. 32 con le quali ha fornito chiarimenti in merito a tale credito ed alle relative modalità di utilizzo.
PREMESSA
Il Decreto “Rilancio” è intervenuto con l’art. 28 anche sulle misure in favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che sostengano costi per canoni di locazioni, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività prevedendo, al rispetto di determinate condizioni, il riconoscimento di un credito d’imposta parametrato all’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono fruire del credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a € 5.000.000 nel periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del Decreto.
Il beneficio è inoltre esteso anche a:
1. strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi/compensi del precedente periodo d’imposta;
2. enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in riferimento gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale (l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività).
La Circolare n. 32 ha inoltre chiarito che:
- il beneficio spetta anche a soggetti in regime forfettario e ad imprenditori e imprese agricole;
- sono esclusi coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
REQUISITI
Il credito d’imposta spetta a condizione che i «soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente». Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece viene commisurato all’importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che “il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA”.
Da tali considerazioni ne deriva che:
- i tre mesi oggetto dell’agevolazione vanno considerati singolarmente (potrebbe accadere che per alcuni mesi il credito spetti e per altri no);
- ai fini del calcolo del fatturato va considerata la data di effettuazione dell’operazione che, ad esempio, per la fattura immediata è la data della fattura mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
Per gli enti non commerciali, ai fini della spettanza del credito, non è invece necessario effettuare la verifica di riduzione del fatturato in riferimento all’attività istituzionale.
MISURA DEL CREDITO
Il credito d’imposta spetta in percentuale rispetto al canone ed in misura pari al:
- 60% in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- 30% dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
La Circolare n. 32 ha inoltre chiarito e ribadito i seguenti aspetti applicativi di tale agevolazione:
- in riferimento ai contratti di leasing, vi rientrano solo i contratti di leasing cd. operativo (o di godimento);
- vi rientrano anche contratti complessi che comprendano l’immobile e la fornitura di altri servizi complementari e funzionali;
- in relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, rientrano nell’ambito di applicazione del credito anche gli immobili adibiti promiscuamente.
- al fine di poter fruire del credito, i canoni devono essere stati effettivamente pagati.
- qualora tra le parti del contratto vi sia stato un accordo per la riduzione del relativo importo, ai fini del conteggio farà sempre fede quanto effettivamente corrisposto.
- qualora il canone complessivamente pattuito comprenda anche oneri condominiali, questi possono essere presi in considerazione nel relativo conteggio.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito d’imposta è utilizzabile:
1. in compensazione nel modello F24 (già a partire della prossima scadenza del 16 giugno, sempreché prima di tale data si sia proceduto al pagamento dei canoni dovuti);
2. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.
In alternativa, il credito può anche essere ceduto:
a) al locatore o al concedente;
b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
In riferimento all’utilizzo in compensazione, la Risoluzione n. 32 prevede che il credito venga utilizzato in F24:
- con codice tributo 6920
- indicando quale anno di riferimento del credito, l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta.
- attraverso gli usuali canali telematici messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo in compensazione o in dichiarazione dovrà poi essere oggetto di riepilogo nell’apposito quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda invece la possibilità di cessione, è necessario attendere i provvedimenti con i quali saranno definite le relative modalità attuative. In termini generali, tale norma prevede che in caso di cessione del credito al locatore, il relativo canone di locazione dovrà essere pagato per la differenza.
DIVIETO DI CUMULO
Ricordiamo che il mese di marzo era già stato oggetto di un’agevolazione per i canoni di locazione, il c.d. “Credito d’imposta per botteghe e negozi”. A coloro che per il mese di marzo avessero eventualmente già fruito di tale agevolazione, non è consentito per lo stesso mese fruire della nuova agevolazione (che resterà quindi applicabile solo per aprile e maggio).
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e i professionisti ed i collaboratori sono a disposizione per qualsiasi necessità.
Lo Studio.