Gentile Cliente,
come già comunicato con la Circolare di Studio n. 2/2024, ricordiamo che con decorrenza 01 luglio 2024 diventa operativo il divieto di effettuare compensazioni in F24 in presenza di debiti scaduti o iscritti a ruolo.
Per completezza, nella presente circolare verrà fornito anche un riepilogo delle ulteriori previsioni in materia di divieto di compensazioni contenute nel DL 78/2010, tenuto conto che le stesse non sono state espressamente abrogate.
BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI IN VIGORE DAL 01 LUGLIO 2024
La norma di riferimento
Di seguito riportiamo la norma di riferimento: “In deroga all' articolo 8 , comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1 , commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e dell' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione (..).
Gli effetti della norma - Controlli dell’Agenzia delle entrate
È stato introdotto il divieto assoluto di compensazione in F24 in presenza di debiti complessivi superiori ad euro 100.000 relativi ad iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate, compresi gli atti di recupero di crediti d'imposta.
L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione di modelli F24 che contengono compensazioni e che presentano profili di rischio. All’esito di tali controlli, qualora i crediti indicati dal contribuente si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Amministrazione finanziaria rifiuterà l’esecuzione della delega di pagamento dandone avviso in via telematica. In tal caso, i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati ed entro 30 giorni, il contribuente può fornire i chiarimenti su eventuali elementi non considerati o valutati in maniera errata.
Se i crediti risultano, in tutto o in parte, non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione al contribuente applicando la sanzione nella misura del 5% dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita. E’ inoltre previsto che l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Crediti utilizzabili in compensazione ed esclusi dal divieto
I crediti riportati di seguito non rientrano nel divieto e possono continuare ad essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo superiori alla soglia indicata. Trattasi di crediti relativi a:
• contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
• contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
• premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le soluzioni per superare il blocco delle compensazioni
Non si applica il divieto di compensazione qualora i debiti siano oggetto di:
- formale sospensione
- dilazione (fino a quando non si decada dalla stessa)
- contestazione dell'atto in sede amministrativa o di contenzioso.
Va ribadito che il blocco interviene al superamento del suddetto limite dei 100.000 euro.
Sembra quindi possibile effettuare un pagamento parziale che consenta di ridurre la soglia di debito al di sotto dei 100.000 euro al fine di poter superare il divieto di compensazione, salvo naturalmente il rispetto delle altre norme in vigore.
Ai fini del suddetto eventuale pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo, è da ritenersi possibile procedere mediante compensazione dei crediti utilizzando il modello F24 e indicando come codice tributo RUOL (sembra che sia possibile utilizzare in compensazione solo crediti per imposte erariali, non quindi i crediti di natura agevolativa. Su tale punto saranno necessari eventuali chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria).
BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2011
La norma di riferimento
In riferimento alle regole da rispettare in materia di compensazioni in F24, si ricorda inoltre che non sono state tuttora abrogate le norme già in essere in materia di ruoli scaduti e divieto di compensazioni previste dal DL 78/2010 in presenza di debiti scaduti anche se con riferimento alle sole iscrizioni a ruolo che prevedono “A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all' articolo 17 , comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.
Crediti interessati dalla norma
Il divieto di utilizzo in compensazione di crediti per imposte erariali è previsto nel caso in cui risultino iscrizioni a ruolo “scadute” per le sole imposte erariali: imposte dirette (a titolo esemplificativo, Irpef, Ires, Irap), iva ed altre imposte indirette.
Restano esclusi, ad esempio, sia i crediti contributivi sia i crediti da agevolazioni per i quali è generalmente prevista l’esposizione nel quadro RU.
Le soluzioni per superare il blocco delle compensazioni
Non si applica il divieto di compensazione nel caso in cui il debito sia oggetto di:
- formale sospensione
- dilazione (fino a quando non si decada dalla stessa)
- contestazione dell'atto in sede amministrativa o di contenzioso.
È inoltre da ritenersi possibile procedere al pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo mediante la compensazione dei crediti utilizzando il modello F24 e indicando come codice tributo RUOL.
Gli effetti della norma - Controlli dell’Agenzia delle entrate
È prevista l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato (la sanzione non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato).
ULTERIORI CONSIDERAZIONI E DIFFERENZE TRA LE DUE NORME
Si riepilogano di seguito alcuni aspetti che differenziano le due norme al fine di fornire consigli pratici nelle procedure di gestione delle compensazioni.
I debiti rilevanti
La norma in vigore dal 2011 fa riferimento ai ruoli scaduti per imposte erariali e relativi accessori, fissando un limite di rilevanza a 1.500 euro.
La nuova norma in vigore dal 01 luglio 2024, oltre ad avere una soglia di rilevanza di euro 100.000,00, fa riferimento alle iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ma anche alle iscrizioni a ruolo o ai carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, compresi gli atti di recupero di crediti d'imposta.
I crediti rilevanti
Anche da tale punto di vista appaiono sussistere delle differenze in quanto la nuova norma appare di carattere più ampio prevedendo un blocco generalizzato dei crediti in compensazione, mentre la precedente normativa richiama solo i crediti relativi ad imposte erariali.
La rilevanza dei limiti di compensazione
Come già esposto le due norme fanno riferimento a limiti di importo diverso, rispettivamente euro 100.000 ed euro 1.500.
In entrambi i casi va tenuto conto del fatto che trattasi di limiti assoluti che determinano i divieti di compensazione già esposti.
Come precisato anche dall’Amministrazione finanziaria la norma determina “un obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una “riserva indisponibile” del credito pari all'ammontare di tali debiti”.
In sostanza viene introdotto un divieto generalizzato di compensazione, anche qualora il contribuente avesse un credito erariale di importo superiore a quello iscritto a ruolo.
ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE
In materia di utilizzo di crediti in compensazione, ricordiamo da ultimo:
- l’obbligo di effettuare la trasmissione dei modelli F24 che contengono compensazioni solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzie delle Entrate, anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia superiore a zero;
- la necessità di attendere il decorso di 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per la compensazione di crediti superiori ad euro 5.000,00 per i quali è altresì necessaria l’apposizione del visto di conformità.
Segnaliamo da ultimo che l’Agenzia delle Entrate dovrebbe provvedere a rilasciare dei documenti di prassi nei quali andranno forniti chiarimenti ed indicazioni in merito ai suddetti divieti di compensazione ed alla coesistenza di diverse norme. Invitiamo pertanto i Clienti a prestare particolare attenzione all’utilizzo di crediti in compensazione effettuando periodicamente anche verifiche presso Agenzia Entrate e Riscossione in riferimento all’eventuale presenza di debiti iscritti a ruolo.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.